Con l’avvento del nuovo anno 2024, il limite de minimis legatoalla distribuzione di aiuti e contributi sale a 300.000 euro. In questo articolo andremo insieme cosa comporta tale aumento indispensabile anche a bilanciare la forte inflazione passata.
Nell’ambito della normativa europea anticoncorrenziale, i sostegni definiti “de minimis” sono aiuti autorizzati a un’impresa unica in un definito arco di tempo, che non oltrepassano un importo fissato e che sono esonerati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea in quanto parliamo di aiuti che non vanno a manipolare la concorrenza sul mercato.
Se l’arco di tempo è rimasto il medesimo, ovvero triennale, così non è per il limite di aiuti, che dal 2024 è andato da 200.000 a 300.000 euro. Ciò in quanto il 15 dicembre scorso è stato divulgato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la nuova norma Ue 13 dicembre 2023 n. 2831 che surroga il precedente, scaduto il 31 dicembre 2023 e che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2030.
Aiuti dello stato, limiti alzati di 300.000 euro: la notizia
L’incremento del massimale tiene conto dell’inflazione. Il periodo di tre anni da tenere effettivamente in considerazione ai fini del regolamento in esame dovrebbe essere stimato su base mobile. Specialmente, “Per ciascuna nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto della spesa totale degli aiuti «de minimis» permessi nei tre anni precedenti”.
In linea generale, gli aiuti si valutano concessi nel momento in cui è concesso all’impresa il diritto di ritirare gli aiuti, a prescindere dalla data di erogazione degli stessi. Anche nella nuova norma, le disposizioni sugli aiuti “de minimis” continuano ad attivarsi agli aiuti di Stato concessi alle imprese di qualunque settore, a eccezione di quelli chiaramente segnalati nell’art. 1, quali, ad esempio, gli aiuti di Stato identificati a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura o di prodotti agricoli.
Il nuovo tetto di 300.000 euro si ritiene riveda anche le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. La nuova regolamentazione Ue infatti non ripropone la previsione danneggiante racchiusa nel vecchio. Per le imprese del settore dell’autotrasporto, pertanto, il limite “de minimis” passa da 100.000 euro, a 300.000 euro.
Infine, in un successivo regolamento Ue (del 13 dicembre 2023 n. 2832) viene posto che per le imprese che dotano Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), il limite “de minimis” dal 1° gennaio 2024 sarà all’opposto aumentato da 500.000 a 750.000 euro nell’arco di un triennio.