La notizia di oggi è che la riforma delle procedure concorsuali ha inserito la liquidazione giudiziale, limitando vigorosamente i diritti e le capacità del debitore. Ciò comporta una perdita di controllo sui propri beni, rivolti a accontentare i creditori, ma estromette beni sostanziali per i bisogni di base. Il debitore è soggetto a dure limitazioni procedurali e deve procurare informazioni personali. Sebbene ciò, diversi diritti importantissimi sono salvaguardati.
L’apertura di un sistema di liquidazione giudiziale specifica una forte compressione dei diritti e della capacità legali del debitore. Tali limiti possono a loro volta essere differenziate in due categorie a seconda che posseggano per oggetto i beni costituenti parte del patrimonio del creditore cioè le sue facoltà personali o perfino processuali. In tutti i casi esse in ogni caso esse eseguiscono ad una funzione comune.
Impedimenti e limiti a prescindere dal loro oggetto, adempiono nel disegno legislativo un identico fine riconosciuto dalla salvaguardia dei beni facenti parte del patrimonio debitore. L’asserzione di apertura di liquidazione giudiziale specifica difatti un effetto distinto nella sfera patrimoniale del debitore.
Liquidazione giudiziale: ecco quali sono gli effetti dell’apertura di tale procedura
La più grande parte dei suoi beni entreranno a far parte della normativa concorsuale e verranno indirizzati alla gratificazione delle ragioni dei creditori. Però tale regola non prende un carattere incondizionato e non riguarda tutti i beni del debitore, ne saranno esenti difatti i beni necessari all’appagamento delle esigenze elementari del debitore quali ad esempio i beni di carattere individuale.
Tale limitazione è indispensabile per far divenire la normativa corrispondente ai dettami della Costituzione ed alle indicazioni dell’Unione Europea che impediscono la sproporzionata diminuzione dei diritti reali di un individuo che si concretizzerebbe senza ombra di dubbio nel caso difatti in cui tutti i suoi beni entrassero a far parte della massa negativa.
La prima in ordine di rilevanza per il suo carattere collettivo tra le limitazioni previste dalle norme in tema di liquidazione giudiziale si raffigura nella perdita della utilizzabilità dei propri beni per il debitore soggiogato ad una procedura di liquidazione giudiziale, che verranno successivamente amministrati da parte degli organi della procedura concorsuale.
Tale limite è previsto dall’art. 142 comma 1 del D.lgs. 12 Gennaio 2019 n. 14 ed assume il manifesto funzione di evitare che vengano poste in essere da parte del debitore cioè da soggetti con esso complici operazioni fraudolente sui beni indirizzati alla soddisfazione delle ragioni dei creditori in maniera tale da danneggiare le ragioni.
Infine, di rilevante importanza è un ulteriore limitazione riguardante un aspetto differente delle facoltà del debitore. Essa al contrario della scorsa non riguarda la disponibilità dei beni, bensì la facoltà di potere ultimare atti giuridici cioè di potere realizzare incassi.