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Fondo di Garanzia: ecco cosa cambierà nel 2024

Dal 1° gennaio 2024 il fondo di garanzia PMI prenderà una specie di nuova e inconsueta forma. Il cosi detto ombrello dello Stato sale all’80% ma solo per le imprese junior e per i piccoli finanziamenti. Gli Enti del Terzo settore sono permessi alla copertura del fondo solo se registrati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e al Repertorio Economico Amministrativo (REA).

È con l’articolo 15-bis della legge di passaggio al DL n. 145/2023 (cd. Decreto Anticipi), che sono state scandite le nuove regole di accessibilità, per ora dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, al Fondo di garanzia per le Pmi. Vediamo insieme più in dettaglio le maggiori novità.

Fondo di Garanzia: ecco cosa cambierà nel 2024

Per il fondo di garanzia le novità più notevoli per il 2024 sono le seguenti: la garanzia è ammessa tramite applicazione del modello di quotazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere collettivo del Fondo; l’importo massimo assicurato dal Fondo per singola impresa è uguale a 5 milioni di euro.

La garanzia del Fondo può essere ammessa, nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria annuale, per andare incontro alle imprese, cosiddette “mid-cap”, ovvero quelle con un numero di dipendenti, tenuto conto delle situazioni di associazione e di connessione con altre imprese, non inferiore a 250 e non maggiore a 499, oltre che poi su gli stessi portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole azioni finanziarie, con estromissione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel tanto dibattuto capitale di rischio.

In appoggio anche alle predette imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’estromissione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è distinta fino alla misura massima del 30% per il finanziamento di bisogni di liquidità.

Il tasso si è innalzato al 40% in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento e ancheper le operazioni finanziarie ricondotte a imprese di nuova costituzione o che abbiano cominciato la propria attività non oltre tre anni prima della appunto richiesta della garanzia del Fondo; in rapporto alle garanzie rilasciate alle summenzionate imprese “mid-cap”, i soggetti ridomandanti le medesime richieste devono versare al Fondo, stando per l’appunto alle modalità previste dalle correnti disposizioni di carattere generale del medesimo Fondo ,a pena di decadenza, una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo assicurato. Mentre, la garanzia del Fondo accordata in appoggio delle micro-imprese è a titolo gratuito.